Art. 5 · Assegno funzionale
Titolo I

Art. 5

5 / 25

Assegno funzionale

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-5