Art. 4 · Importo aggiuntivo pensionabile
Titolo I

Art. 4

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Importo aggiuntivo pensionabile

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall', comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 4 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-4