Art. 16 · Indennità di servizio aereo
Titolo I

Art. 16

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Indennità di servizio aereo

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a: a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo. 2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa. 3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di: a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000; b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000. 4. L'indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con l'indennità di cui all', comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all', comma 15, del presente decreto. 5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonché gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.
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