Art. 14 · Indennità di presenza festiva
Titolo I

Art. 14

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Indennità di presenza festiva

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare: a) che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00; b) chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-14