Titolo I
Art. 11
11 / 25Orario di lavoro
In vigore dal 15 giu 2022
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all' della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.
4. Il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 è così sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-11