Art. 5 · Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

Art. 5

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Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

In vigore dal 13 apr 2022
Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio 1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di: a) documentazione attestante l'identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; attestazione dell'identità dell'operatore può avvenire anche attraverso le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall', comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti; c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare. 2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
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