Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 13 apr 2022
1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all', comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili. 2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, ai sensi dell', comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018. 3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
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