Art. 3
3 / 5Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 26 dic 2021
1. Il Ministero provvede al conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di secondo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata alle modifiche previste dal presente regolamento.
3. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità delle stesse in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino all'efficacia del decreto di cui al comma 2 e alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto.
4. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-11-19;211#art-3