Art. 1 · Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Art. 1

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Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

In vigore dal 26 dic 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-23» e, in particolare, l', comma 922, che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, recante «Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45, recante «Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell', comma 335, della legge di bilancio 2019»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, la tabella 8, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 luglio 2021; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, dopo la parola «esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»; b) nelle premesse, dopo il dodicesimo capoverso inserire i seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;»; c) all', comma 1: 1) alla lettera d), il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;»; 2) alla lettera d), dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;»; 3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»; d) all', comma 2, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «ventidue»; e) all', dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.»; f) all', comma 5, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «cento»; g) all', comma 1, lettera a), le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»; h) all', comma 4: 1) all'alinea, le parole «l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»; 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;»; i) all', comma 5: 1) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico; b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;»; 2) la lettera g) è abrogata; l) all', il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonché nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all', comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»; m) all', comma 7: 1) alla lettera d), dopo la parola «consolari», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso»; 2) alla lettera e), dopo la parola «Stato,», sono inserite le seguenti: «le politiche migratorie e»; n) all', dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti: a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere; b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione e alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza; c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese; d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri; e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico; f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonché con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica; h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero; m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici.»; o) all', comma 9, la lettera n) è abrogata; p) all'articolo 6: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; 2) il comma 1 è abrogato; 3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale;»; q) all'articolo 7: 1) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) Capo di gabinetto; b-ter) Vice Segretario generale;»; 2) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»; 3) al comma 3, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all', comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.»; r) all'articolo 9-bis: 1) al comma 1, lettera b), la parola «trentasette» è sostituita dalla seguente: «quarantaquattro»; 2) al comma 4, lettera a), dopo la parola «presso», sono inserite le seguenti: «la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o»; 3) al comma 4, lettera b), le parole «per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «per la diplomazia pubblica e culturale»; s) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 Dotazioni organiche 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.»; t) è inserita, in allegato, la Tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al settimo comma, il terzo periodo è soppresso; b) al nono comma, il secondo periodo è soppresso.
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