Art. 8 · Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo
Capo II

Art. 8

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Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo

In vigore dal 8 mag 2021
Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo 1. Sulla base del rapporto di prova di cui all', commi 6 e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test. Il rapporto di valutazione è comunicato al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di cui all', comma 5. 2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato. 3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il CVCN può imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell', comma 7, lettera b), del decreto-legge. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell'ambiente di esercizio.
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