Capo II
Art. 6
6 / 20Preparazione all'esecuzione dei test
In vigore dal 8 mag 2021
1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell', il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura è stato già sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalità dell'. Nel caso in cui:
a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente già eseguiti;
b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui all', sull'oggetto di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui:
a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza di interesse nella nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di corretta implementazione di cui all', comma 3, lettera a), sia i test di intrusione di cui all', comma 3, lettera b);
b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione con riferimento a livelli di severità non inferiori a quelli selezionati per la valutazione in corso.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), diversi dal comma 2, ferme restando le condizioni di cui all', il CVCN o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3:
a) il CVCN può affidare l'esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il soggetto incluso nel perimetro e il fornitore;
b) il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attività preliminari all'esecuzione dei test di cui all' e definiscono la sede in cui svolgere tali attività.
5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV, ferma restando la possibilità di prevedere le prescrizioni di utilizzo di cui all', comunicano al soggetto incluso nel perimetro, e per conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento.
6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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