Capo II
Art. 4
4 / 20Procedimento di verifica e valutazione
In vigore dal 8 mag 2021
Procedimento di verifica
e valutazione
1. Il CVCN o i CV, secondo le rispettive competenze stabilite nell', comma 6, del decreto-legge, svolgono il procedimento di verifica e valutazione dell'analisi documentale contenuta nella comunicazione di cui all'.
2. Il procedimento si articola in:
a) verifiche preliminari di cui all';
b) fase di preparazione all'esecuzione dei test, di cui all';
c) esecuzione dei test di hardware e di software di cui all'.
3. All'esito delle verifiche e dei test di cui al comma 2, il CVCN o i CV, con apposito provvedimento, definiscono eventuali condizioni e test di hardware e di software da inserire nelle clausole del bando di gara o del contratto, di cui all', nonché eventuali prescrizioni di utilizzo al soggetto incluso nel perimetro, di cui all'.
4. Le attività di cui alla lettera a) del comma 2 sono svolte entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all', prorogabile una sola volta di quindici giorni nei casi di particolare complessità, nell'ipotesi in cui l'oggetto di valutazione:
a) sia costituito da beni, sistemi e servizi ICT integrati tra di loro;
b) sia basato su tecnologie di recente sviluppo per le quali non si dispone di metodologie di test consolidate;
c) interagisce con componenti che erogano altre funzioni essenziali o servizi essenziali.
5. Le attività di cui alla lettera c) del comma 2 si concludono entro sessanta giorni a partire dalla data in cui il soggetto incluso nel perimetro comunica che l'oggetto della valutazione è reso fisicamente disponibile per i test al CVCN o ai CV secondo le condizioni individuate ai sensi dell', commi 5 e 6.
6. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire nella procedura di affidamento. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire l'esecuzione del contratto.
7. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), il CVCN può avvalersi di LAP e si coordina, ove previsto, con i centri di valutazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, ai sensi dell', comma 7, lettera b), del decreto-legge.
8. Il CVCN condivide con i CV e i LAP le metodologie per l'effettuazione dei test ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell', comma 7, lettera b), del decreto-legge. Il CVCN, i CV e i LAP assicurano, anche con strumenti adeguati, la riservatezza di tali metodologie.
9. Gli atti del procedimento di verifica e valutazione sono adottati nel rispetto dell'esigenza di tutela della sicurezza nazionale per le finalità di cui all', comma 1, del decreto-legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-4