Capo IV
Art. 19
19 / 20Esiti delle attività di verifica e di ispezione
In vigore dal 8 mag 2021
Esiti delle attività
di verifica e di ispezione
1. L'autorità competente, raccolti gli esiti delle attività di cui all', adotta il provvedimento di conclusione del procedimento, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni ai sensi dell', comma 6, lettera c), del decreto-legge e dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorità competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all', comma 9, del decreto-legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-19