Capo IV
Art. 18
18 / 20Attività di ispezione
In vigore dal 8 mag 2021
1. Le ispezioni possono essere svolte mediante:
a) riscontro delle evidenze eventualmente acquisite in sede di verifica, qualora le stesse presentino elementi meritevoli di approfondimento;
b) analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformità di elementi di fatto e di diritto ritenuti necessari.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale incaricato può richiedere o eventualmente acquisire direttamente tutte le evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento.
3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le sedi utilizzate dai soggetti inclusi nel perimetro nei casi di cui all', comma 1. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato secondo le modalità di cui all', comma 3, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. L'informativa riporta:
a) le date e i siti in cui sarà effettuata l'ispezione;
b) le persone da intervistare o i loro ruoli e responsabilità;
c) le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici da sottoporre a ispezione;
d) i nominativi del personale incaricato;
e) eventuali altre informazioni utili ai fini dell'ispezione.
4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto ricevente può proporre date alternative a quelle previste per l'ispezione, individuando un termine non superiore a dieci giorni per il differimento dell'ispezione. Qualora il soggetto proponga date alternative, l'autorità competente può:
a) accettare la proposta di modifica delle date, inviando una comunicazione almeno sette giorni prima della prima data prevista per l'ispezione;
b) proporre ulteriori date e comunicarle al soggetto con le modalità di cui alla precedente lettera a); tali nuove date non possono essere soggette a richieste di modifica da parte del soggetto e si intendono confermate.
5. In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del comma 4, le date delle ispezioni si intendono confermate.
6. Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di cui all', comma 4.
7. Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attività, garantendo altresì l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione di cui all', comma 3.
8. Qualora durante il corso dell'ispezione emergano evidenze meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate in una fase successiva.
9. Dell'attività svolta nel corso dell'ispezione è redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all', comma 4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il personale incaricato ne dà evidenza nel verbale. Una copia del verbale è comunque rilasciata all'incaricato di cui all', comma 4, e una copia è trasmessa al responsabile del procedimento.
10. Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne dà conto nel verbale e l'autorità competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-18