Capo IV
Art. 17
17 / 20Attività di verifica
In vigore dal 8 mag 2021
1. Le verifiche sono effettuate mediante analisi e controllo documentale delle evidenze e di ogni altro elemento di fatto e di diritto, al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi.
2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato secondo le modalità di cui all', comma 3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al medesimo , comma 3, rendono disponibile la documentazione richiesta ai fini delle attività di verifica di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all', comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze risultino incomplete o incongruenti, può richiedere chiarimenti e integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalità indicate dal richiedente.
4. Dell'attività svolta nel corso delle verifiche è redatto apposito verbale che il personale incaricato trasmette al responsabile del procedimento.
5. Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne dà conto nel verbale e l'autorità competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-17