Art. 14 · Oggetto delle verifiche e delle ispezioni
Capo IV

Art. 14

14 / 20

Oggetto delle verifiche e delle ispezioni

In vigore dal 8 mag 2021
Oggetto delle verifiche e delle ispezioni 1. Le verifiche e le ispezioni hanno lo scopo di accertare, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, l'adempimento da parte dei soggetti inclusi nel perimetro dei seguenti obblighi: a) predisposizione, aggiornamento e trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge; b) notifica al CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 3, lettera a), del decreto-legge; c) adozione delle misure di sicurezza di cui all', comma 3, lettera b), del decreto-legge, nei termini e con le modalità previste dal relativo decreto attuativo; d) comunicazione al CVCN di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto; e) impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in conformità alle condizioni e con superamento dei test imposti dal CVCN ai sensi dell', comma 6, lettera a), del decreto-legge; f) collaborazione per l'effettuazione delle attività di test da parte dei soggetti ai sensi dell', comma 6, lettera b), del decreto-legge; g) osservanza delle prescrizioni formulate dalle autorità competenti ai sensi dell', comma 6, lettera c), del decreto-legge, all'esito delle attività di ispezione e verifica; h) osservanza delle prescrizioni di utilizzo fornite dal CVCN al soggetto ai sensi dell', comma 7, lettera b), del decreto-legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-14