Art. 12 · Casi particolari
Capo II

Art. 12

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Casi particolari

In vigore dal 8 mag 2021
1. Ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, strumentale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è effettuata secondo le procedure, le modalità e i termini di cui all', comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto.
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