Capo II
Art. 11
11 / 20Periodo transitorio
In vigore dal 8 mag 2021
1. Il CVCN e i CV individuano i test da eseguire secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza ai sensi dell', comma 6, del decreto-legge. Nei primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di imporre le condizioni di cui all' e le prescrizioni di utilizzo di cui all', nonché di effettuare l'analisi documentale di cui all', il CVCN e i CV possono effettuare test con livello di complessità crescente nel tempo, secondo un programma contenuto nell'atto di cui all', comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-11