Art. 2 · Disposizione transitoria

Art. 2

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Disposizione transitoria

In vigore dal 26 dic 2020
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
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