Art. 13 · Comitato scientifico
Allegato

Art. 13

13 / 20

Comitato scientifico

In vigore dal 17 apr 2021
1. Il Comitato scientifico è organo di indirizzo dell'attività scientifica del Tecnopolo e presta consulenza al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Segretario generale, esprimendo pareri e proposte. 2. Il Comitato scientifico è composto da cinque componenti, di cui quattro designati dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività del Tecnopolo, in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all', comma 3. Il Ministro dell'università e della ricerca designa il Presidente del Comitato scientifico tra i componenti del comitato stesso. 3. Il Presidente ed i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base della designazione effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca. I componenti restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. 4. Il Presidente del Comitato scientifico può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione. 5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Comitato scientifico, si procede alla sua sostituzione secondo le modalità indicate nel presente articolo. I componenti così designati, nominati in conformità alle previsioni di cui ai commi 2 e 3, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti. 6. Alle riunioni del Comitato scientifico si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-09-11;195#art-a-13