Art. 12 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 12

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 14 mar 2019
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-12