Art. 6 · Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità
Capo II

Art. 6

6 / 23

Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 24 gen 2019
Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità 1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformità, previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C. 2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo. 3. Gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento. 4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione; b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste; c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-6