Art. 5 · Organismi di certificazione
Capo II

Art. 5

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Organismi di certificazione

In vigore dal 24 gen 2019
1. Gli organismi di certificazione svolgono le attività per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformità alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni. 2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto. 3. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente. 4. Gli organismi di certificazione designati devono inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) persone fisiche e imprese alle quali è stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso; b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati. 5. Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attività ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformità di cui all'Allegato A 2.1. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
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