Capo I
Art. 2
2 / 23Definizioni
In vigore dal 24 gen 2019
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:
a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all', della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
c) organismo di valutazione della conformità: un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
d) valutazione della conformità: procedura con la quale un organismo di valutazione della conformità dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività di certificazione delle persone fisiche di cui all', comma 1, e delle imprese di cui all', comma 2;
f) organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformità per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformità all'Allegato C al presente decreto;
h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);
i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all';
m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all';
n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-2