Capo III
Art. 19
19 / 23Etichettatura
In vigore dal 24 gen 2019
1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all', paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all', paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-19