Art. 17 · Verifica dell'accuratezza dei dati
Capo III

Art. 17

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Verifica dell'accuratezza dei dati

In vigore dal 24 gen 2019
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.
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