Capo II
Art. 13
13 / 23Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
In vigore dal 24 gen 2019
Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell', del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attività in Italia con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.
2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
4. All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-13