Capo II
Art. 12
12 / 23Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
In vigore dal 24 gen 2019
1. Per avvalersi delle deroghe previste dall', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalità di cui all', comma 4. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-12