Capo II
Art. 11
11 / 23Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
In vigore dal 24 gen 2019
1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all':
a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all', comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purchè tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;
b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all', dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.
2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell', comma 4. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-11