Art. 6 · Funzioni vicarie
Capo II

Art. 6

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Funzioni vicarie

In vigore dal 31 ott 2018
1. Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all', comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianità di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118#art-6