Art. 3 · Struttura organizzativa
Capo II

Art. 3

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Struttura organizzativa

In vigore dal 31 ott 2018
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale; b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale; c) servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali. 2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera b), individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell'ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi. 3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), sono istituiti, nell'ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralità di processi. 4. Con atto del direttore dell'Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresì, istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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