Capo III
Art. 12
12 / 15Valutazione del personale
In vigore dal 31 ott 2018
1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché negli adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno.
2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118#art-12