Art. 10 · Reclutamento del personale
Capo III

Art. 10

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Reclutamento del personale

In vigore dal 31 ott 2018
1. L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalità. 2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1. 3. Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità per valutare il possesso di professionalità specifiche ed adeguate nonché i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate. 4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed è subordinato alla disponibilità del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro. 5. Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza. 6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilità di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all' del medesimo decreto. 7. Alla copertura delle restanti unità di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilità e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
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