Art. 2
2 / 2Norme transitorie e finali
In vigore dal 16 ott 2018
1. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi riguardanti gli uffici di livello dirigenziale non generale, conseguenti alle modifiche di cui all'.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 1992
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-02;112#art-2