Art. 24 · Spese per mezzi di trasporto per missione
Capo III

Art. 24

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Spese per mezzi di trasporto per missione

In vigore dal 26 lug 2018
1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale ed il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinano delle condizioni che non consentano l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale. 2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-24