Capo III
Art. 22
23 / 29Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo
In vigore dal 7 gen 2023
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo...
1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all' del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell' del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell' del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo... si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all' del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-22