Capo II
Art. 13
13 / 29Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
In vigore dal 26 lug 2018
1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera.
I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e adotta il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le Organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 dell' possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo , di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive Organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato .
6. Per il personale di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all', ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-13