Art. 8 · Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità

Art. 8

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Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità

In vigore dal 4 dic 2025
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli , commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. 5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi. 8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall', comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall', comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'. 8-ter. Fino al compimento del terzo anno di età dei figli, il funzionario della carriera prefettizia può richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potrà essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile.

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