Art. 7 ter · Congedi per motivi di famiglia

Art. 7 ter

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Congedi per motivi di famiglia

In vigore dal 3 lug 2022
1. Il funzionario può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-7-ter