Art. 4 bis
29 / 34Lavoro agile
In vigore dal 4 dic 2025
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia può avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.
1-bis. L'Amministrazione è tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformità a quanto previsto dall', comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-4-bis