Art. 23 · Retribuzione di posizione

Art. 23

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Retribuzione di posizione

In vigore dal 4 dic 2025
1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2022: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: €24.789,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: €14.121,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: €7.399,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) posizione funzionale di cui all', lettera a): €63.960,64; b) posizione funzionale di cui all', lettera b): €53.562,09; c) posizione funzionale di cui all', lettera c): €44.530,20; d) posizione funzionale di cui all', lettera d): €35.349,04; e) posizione funzionale di cui all', lettera e): €29.155,88; f) posizione funzionale di cui all', lettera f): €23.333,83; g) posizione funzionale di cui all', lettera g): €17.852,87. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 è rideterminata in €20.087,86 annui lordi per tredici mensilità. 4. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell' del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell' del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2024: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €76.289,02; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €61.557,59; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €38.624,98; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €31.825,76; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €25.241,89. 5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi. 8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall' del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall' del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi. 9. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all', nei limiti della capienza del medesimo fondo. 10. In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo. 11. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-23