Art. 21
21 / 34Stipendio tabellare
In vigore dal 4 dic 2025
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati:
per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell', comma 609, della legge n. 234 del 2021;
per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell', comma 609, della legge n. 234 del 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
prefetto: €113.724,38;
viceprefetto: €75.272,98;
viceprefetto aggiunto: €54.170,62.
3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-21