Titolo II
Art. 31
31 / 36Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
In vigore dal 17 mag 2018
1. Le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall', ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-31