Titolo II
Art. 26
26 / 36Licenza ordinaria
In vigore dal 17 mag 2018
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall', comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell', comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-26