Art. 22 · Spese relative all'Assistenza tecnica

Art. 22

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Spese relative all'Assistenza tecnica

In vigore dal 26 mar 2018
1. Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al presente comma. 2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. 3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 4. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. Nell'ambito del FEAMP, in base all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 sono ammissibili le spese relative all'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel territorio dello Stato membro.
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