Art. 20
20 / 23Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni
In vigore dal 26 mar 2018
Ammissibilità sulla base dell'ubicazione
delle operazioni
1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-20