Art. 28 · Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione
Capo VII

Art. 28

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Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione

In vigore dal 29 mar 2018
1. Le disposizioni di cui agli non si applicano ai dati personali comunicati all'autorità giudiziaria per le esigenze del procedimento penale o per le finalità di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorità amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, nè a quelli comunicati all'autorità competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la tutela della persona interessata rispetto al trattamento dei dati personali è garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.
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