Art. 27 · Accertamenti dell'autorità giudiziaria
Capo VII

Art. 27

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Accertamenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 29 mar 2018
1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati da organi, uffici o comandi di polizia in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Si applica la disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice. 2. L'organo, ufficio o comando di polizia, qualora abbia notizia della controversia instaurata innanzi all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui la persona interessata affermi l'erroneità, l'incompletezza e l'illegittima raccolta, ai fini dell'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima degli stessi. L'esito dell'accertamento è comunicato all'autorità giudiziaria.
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