Art. 24 · Speciali misure di sicurezza relative al trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video
Capo V

Art. 24

24 / 31

Speciali misure di sicurezza relative al trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video

In vigore dal 29 mar 2018
1. I sistemi informativi e i programmi informatici destinati alla registrazione e alla conservazione dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video, sono configurati, in conformità al criterio di necessità del trattamento dei dati personali di cui all', in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati relativi a persone identificabili. 2. Sono adottati diversificati livelli di visibilità e di trattamento delle immagini da parte degli incaricati del trattamento i quali sono autorizzati, attraverso il rilascio di credenziali di autenticazione, a compiere le sole operazioni di trattamento correlate ai compiti assegnati. 3. Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale nei confronti degli apparati di ripresa digitale utilizzati ai fini della registrazione delle immagini qualora connessi a reti informatiche. 4. Gli accessi e le operazioni, effettuati dagli operatori abilitati in relazione ai sistemi informativi di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni. 5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale. 6. Ai trattamenti di dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata in ragione della natura dei dati, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, si applica la disposizione di cui all', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-24