Capo V
Art. 23
23 / 31Sistemi di ripresa fotografica, video e audio
In vigore dal 29 mar 2018
1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per le finalità di polizia di cui all', è consentito ove necessario per documentare: una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli , raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di polizia di cui all', registrando quelli indispensabili.
3. Il trattamento di dati personali raccolti tramite aeromobili a pilotaggio remoto, in considerazione della loro potenziale invasività, è ricompreso tra quelli che presentano rischi specifici di cui all'.
4. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, installati su aeromobili a pilotaggio remoto, è autorizzato al livello gerarchico non inferiore a quello di capo ufficio o comandante di reparto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-23